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Evidenziamo che a seguito di un’attenta analisi delle modifiche apportate dall’introduzione del D.lgs. 116/2020 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 è emerso che, all’art. 190 non è più presente un comma che era stato introdotto anni fa per fare chiarezza su quale unità di misura doveva essere utilizzata in fase di registrazione nel Registro Modello A – Detentori. Il comma incriminato è quello che correggeva il punto III.c) dell’Allegato C/1 del DM 148/1998, chiarendo una volta per tutte che le registrazioni potevano essere effettuate O in Kg O in litri O in metri cubi.

L’eliminazione di questo comma che, a nostro parere è una semplice svista del legislatore, reintroduce la versione precedente del punto III.c) che affermava che la registrazione andava effettuata “in Kg O in litri E in metri cubi”.

Da un punto di vista formale, la sostituzione della “O” con la “E” impone, in caso di registrazione in volume, l’utilizzo contemporaneo delle unità di misura “litri E metri cubi”. 

Riassumendo quindi, le registrazioni, a seguito dell’introduzione normativa, dovrebbero essere effettuate nel seguente modo, a scelta dell’azienda:

– O utilizzando solamente i Kg

– O utilizzando contemporaneamente i litri E i metri cubi. In questo caso ricordiamo che il rapporto tra metri cubi e litri è pari a 1:1000.

A nostro parere e visto che nessuno altro ha dato riscontro di questa variazione, appare chiaro che non era volontà del legislatore introdurre questa modifica alla gestione dei rifiuti, anche perché la stessa non apporta alcun informazione aggiuntiva al dato già presente.

Tuttavia, onde evitare spiacevoli “disguidi” in caso di controllo, vi suggeriamo, in caso di registrazione in volume, di utilizzare la doppia unità di misura (litri E metri cubi).

Si confida che il Ministero, accortosi di tale refuso, pubblichi presto una circolare esplicativa.

Evidenziamo inoltre, anche altri casi di incongruenze altrettanto gravi dal punto di vista normativo e che denotano lo stesso tipo di “disattenzione” del legislatore in fase di revisione della norma. Allo stesso modo con cui è sparito il comma che chiariva la modalità di utilizzo delle unità di misura, è sparito quello che permetteva di stampare il registro di carico/scarico rifiuti su carta in formato A4, oltre che su modulo continuo. Anche in questo caso appare evidente la svista del legislatore e ciò è supportato anche dal fatto che le CCIAA continuano la vidimazione dei fogli in formato A4 come prima.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e speriamo in un repentino chiarimento del legislatore.

Cordiali saluti