La fattispecie di condotta descritta dalle tre parole include la necessità di alcune precisazioni.
La nozione di deposito, nella disciplina dei rifiuti, è correlata al “deposito preliminare” dato come spiegazione del termine “stoccaggio” di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa) del D.lgs. 152/2006 e al “deposito temporaneo” prima della raccolta di cui all’art. 183, comma 1 e art. 185-bis, lettera bb). In entrambi i casi individua un accumulo di rifiuti reso che si rende necessario al fine di ottimizzare il successivo conferimento a destinazione autorizzata.
In questa logica un deposito è, dunque, sempre gestito dal soggetto che agisce nella prospettiva descritta.
L’aggettivo incontrollato è indicativo di una condotta illecita dato che, tale condizione, è espressamente vietata, unitamente all’abbandono, dall’art. 192 del D.lgs. 152/2006.
L’omissione del controllo del deposito, che concretizza l’illecito di deposito incontrollato, si realizza quando la gestione del deposito avviene in mancanza di applicazione delle regole date dalla legge che, al riguardo del deposito temporaneo, consistono nell’esenzione dall’autorizzazione qualora lo si realizzi entro i limiti temporali o quantitativi previsti.
La gestione abusiva delle operazioni di deposito è sanzionata dall’art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006