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DLgs 231/2001

E ormai noto, ancorché passato sotto “silenzio”, che con la legge comunitaria n. 96 del 4.6.2010, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, il Governo è stato delegato al recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e della Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi.

In ragione di ciò, nella seduta dello scorso 7 aprile 2011, Il Governo ha previsto l adozione di un un decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni delle due direttive, realizzando il “necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti”.
Il documento predisposto dal Governo è stato avviato al necessario iter parlamentare per l approvazione.
 
Nello specifico, saranno introdotte, tra i reati di cui alla sezione III del capo I del d.lgs. 231/2001, le fattispecie criminose delineate nelle due direttive e dovranno essere previste, nei confronti degli enti, nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati, “adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza”; solo “eventualmente” potranno invece essere configurate le sanzioni interdittive.
 
La ragione per la quale tale provvedimento assume radicale importanza per le aziende del settore ambientale è individuata nel fatto che, per i reati ambientali, la premessa d illecito s individua anche con la semplice “colpa” e dunque di gran lunga più coinvolgente di ogni altro reato previsto attualmente dalla 231/2001.