Informiamo che con l’entrata in vigore della edizione 2023 della normativa ADR, quindi da 1° gennaio 2023, entrerà in vigore anche il precetto del Capitolo 1.8.3.1 di tale normativa che dispone:
“Ogni impresa, la cui attività comporti la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (…)”.
L’innovazione data dal disposto descritto sta nell’inclusione, fra quelle obbligate alla nomina di un consulente ADR, l’attività dello “speditore” che, nell’ambito della disciplina dei rifiuti, può essere individuata nei produttore, detentore o intermediario di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR.
Tale disposto d’obbligo, presente nella normativa ADR fin dall’edizione del 2019, è rimasto inapplicato in virtù della deroga, data dal Capitolo 1.6.1.44 ADR, che ne sospende l’applicazione fino al 31 dicembre 2022. L’approssimarsi di tale scadenza rende necessaria la valutazione della posizione soggettiva della propria attività con riferimento alla definizione data dalla normativa ADR della figura di “speditore” cioè:
”l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore”.
In base a ciò lo speditore è il soggetto che spedisce la merce o il rifiuto che è individuato nel soggetto che ha stipulato il contratto di trasporto, indifferentemente dalla modalità verbale o scritta, e quindi, considerando che, in termini civilistici ex art. 1678 C.C., il pagamento del corrispettivo individua l’assolvimento di un rapporto contrattuale di trasporto:
➔ se chi paga il trasportatore è il produttore/detentore di rifiuti ADR, il medesimo è anche speditore ADR;
➔ se chi paga il trasportatore è l’intermediario che organizza la spedizione del rifiuto ADR, il medesimo è anche speditore ADR;
➔ se l’intermediario organizza la spedizione del rifiuto ma il trasportatore viene pagato dal produttore/detentore, quest’ultimo è anche speditore ADR.
Il soggetto individuato come speditore ADR è obbligato alla nomina del consulente ADR che va comunicata alla sezione provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri entro il 15 gennaio 2023.
Per quanto letteralmente disposto dal precetto sopra riportato, l’obbligo non è condizionato da alcun limite quantitativo od operativo ed è pertanto applicabile anche per una sola spedizione.
Nel merito, si evidenzia che il Capitolo 1.8.3.2 dell’ADR stabilisce che le Autorità Competenti dei Paesi che applicano l’ADR possano prevedere delle deroghe all’applicazione dell’obbligo ma, al momento in cui scriviamo, non si ha alcuna notizia in tal senso, applicabile nel nostro Paese.
Sarà nostra cura informarvi, tempestivamente, su eventuali provvedimenti di deroga disposti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti.